832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Per ogni esercizio contabile gli assicuratori devono allestire:
un conto d’esercizio per ogni branca assicurativa;
un sommario delle dotazioni supplementari;
un rapporto annuo.
Sul conto d’esercizio di ogni branca assicurativa vanno accreditati i proventi dell’incasso dei premi e addebitate le prestazioni assicurative, comprese le modifiche delle dotazioni tecniche supplementari.
Le altre entrate devono essere ripartite sui conti di gestione secondo la provenienza e le uscite secondo le cause.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). ↩
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