832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a della legge soddisfano le esigenze in materia di riserve ai sensi dell’articolo 90 capoverso 3 della legge se ottemperano, sotto la vigilanza della FINMA, alle esigenze sui fondi propri sancite dalla legge del 17 dicembre 20041sulla sorveglianza degli assicuratori.
Agli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera b della legge si applicano le disposizioni in materia di riserve del rispettivo ente pubblico.
Gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera c della legge devono quantificare i propri rischi e scenari rilevanti nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni secondo gli articoli 10–13 dell’ordinanza del 18 novembre 20152sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal) e fare rapporto all’UFSP a cadenza annuale. Il DFI prende in considerazione le particolarità dell’assicurazione contro gli infortuni nell’esercizio delle competenze legislative che le disposizioni dell’OVAMal gli attribuisce.
LʼINSAI documenta la propria garanzia finanziaria in un rapporto annuale all’attenzione del Consiglio federale. In particolare il rapporto presenta i fondi propri disponibili computabili dellʼINSAI e i fondi propri necessari. Questi ultimi sono stabiliti con l’aiuto di un modello per quantificare i rischi e gli scenari rilevanti ai fini di futuri sviluppi in modo tale da poter coprire una prevedibile perdita eccezionale. I fondi propri computabili disponibili devono essere superiori ai fondi propri necessari.