832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Sono segnatamente infortuni professionali ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 della legge anche gli infortuni occorsi:
durante viaggi d’affari o di servizio, dal momento in cui l’assicurato lascia la sua abitazione fino a quando vi fa ritorno, salvo l’infortunio sia occorso durante il tempo libero;
durante escursioni aziendali organizzate o finanziate dal datore di lavoro;
durante la frequenza di scuole o corsi previsti legalmente o contrattualmente oppure autorizzati dal datore di lavoro, salvo l’infortunio sia occorso durante il tempo libero;
durante il trasporto con mezzi dell’azienda, organizzato e finanziato dal datore di lavoro sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa.
Il luogo di lavoro secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge comprende, per i lavoratori agricoli, il podere e tutti i fondi che vi appartengono; per i dipendenti che vivono in comunità domestica con il datore di lavoro, anche i locali destinati al vitto e all’alloggio.
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