832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Nei casi di cui all’articolo 97 capoverso 6 della legge è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari.1L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 19692sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
Per le pubblicazioni di cui all’articolo 97 capoverso 4 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese.3
L’emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell’assoggettato o per altri gravi motivi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3914). ↩