832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
I premi sono fissati in per mille dell’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione.
L’aliquota dei premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali è uguale per tutti i disoccupati.
L’aliquota dei premi è uguale per tutte le persone assicurate che partecipano a programmi per l’occupazione temporanea, a periodi di pratica professionale o a misure di formazione secondo l’articolo 91 capoverso 4 della legge.
In base all’esperienza acquisita in materia di rischi, lʼINSAI può, di moto proprio o su richiesta dell’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, modificare le aliquote dei premi con effetto all’inizio di un mese civile.
Le modifiche delle aliquote dei premi devono essere comunicate mediante decisione all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione al più tardi due mesi prima della loro applicazione.
LʼINSAI allestisce una statistica dei rischi relativa agli infortuni dei disoccupati.
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