832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
I premi sono fissati in per mille:
dell’importo netto dell’indennità giornaliera versato dall’assicurazione per l’invalidità secondo l’articolo 132a capoverso 1;
del guadagno assicurato secondo l’articolo 132b capoverso 2, per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge che non hanno diritto né a un’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’invalidità né a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità; e
del guadagno assicurato secondo l’articolo 132b capoverso 3, per le persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge che percepiscono una rendita dell’assicurazione per l’invalidità.
I premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico dell’assicurazione per l’invalidità.
In base all’esperienza acquisita in materia di rischi, l’INSAI può, di propria iniziativa o su richiesta dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, modificare le aliquote dei premi con effetto dall’inizio di un mese civile.
Le modifiche delle aliquote dei premi devono essere comunicate mediante decisione all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali al più tardi due mesi prima della loro applicazione.
L’INSAI allestisce una statistica dei rischi relativa agli infortuni delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge.
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