832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Il rapporto assicurativo termina:
alla cessazione dell’attività lucrativa indipendente o della collaborazione a titolo di membro della famiglia o con l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria;
con la disdetta o l’esclusione.
Il contratto può prevedere la continuazione dell’assicurazione durante al massimo tre mesi dopo la cessazione dell’attività lucrativa.
Alla scadenza della durata minima del contratto, l’assicurato può disdirlo entro la fine di un anno di assicurazione, a condizione di osservare un preavviso, fissato nel contratto, che non superi i tre mesi. L’assicuratore beneficia dello stesso diritto. La disdetta deve essere in tal caso motivata per iscritto.1
L’assicuratore può escludere l’assicurato il quale, malgrado comminatoria scritta, non paga i premi o fa dichiarazioni inveritiere alla conclusione del contratto o in merito a un infortunio.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). ↩
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