832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Gli assicuratori possono fissare nell’assicurazione facoltativa un premio netto globale per l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali. Il premio va calcolato tenendo conto che l’assicurazione facoltativa dev’essere autosufficiente.
Nell’assicurazione facoltativa non è riscosso alcun premio supplementare per le indennità di rincaro e per la prevenzione degli infortuni e malattie professionali e degli infortuni non professionali.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151). ↩
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