832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
L’assicurato ha diritto al trattamento, al vitto e all’alloggio in sala comune di un ospedale (art. 68 cpv. 1) con cui è stata conclusa una convenzione di collaborazione e tariffale.
Se l’assicurato sceglie una sala che non sia quella comune o, per motivi di ordine medico, un altro ospedale, l’assicurazione assume le spese che avrebbe dovuto rimborsare conformemente al capoverso 1 per il trattamento in sala comune di quest’altro ospedale o di quello appropriato più vicino. L’ospedale ha diritto solamente al rimborso di queste spese.1
2bis. Sono considerati motivi di ordine medico secondo il capoverso 2 i casi d’urgenza e quelli in cui le prestazioni necessarie non sono dispensate in alcun ospedale convenzionato ai sensi del capoverso 1.2
L’ospedale non può domandare nessun anticipo per il trattamento in sala comune.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra III dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). ↩
Introdotto dalla cifra III dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439). ↩
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