Torna alla legge

Art. 33b

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Se il beneficiario di una rendita d’invalidità subisce un altro infortunio assicurato che provoca un aumento della rendita d’invalidità, la riduzione si applicherà singolarmente a ogni parte della rendita ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2terdella legge. A tal fine sono determinanti:
    1. l’età dell’assicurato al momento dell’infortunio;
    2. 1 per la parte del primo infortunio, l’ammontare che la rendita concessa per il primo infortunio avrebbe al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS2, se non fosse stata aumentata in seguito a un altro infortunio;
    3. 3 per la parte dell’altro infortunio, la differenza tra l’ammontare secondo la lettera b e l’ammontare effettivo al raggiungimento dell’età di riferimento.
  2. Per stabilire il valore dei punti percentuali della riduzione annua, è determinante il gradodell’invaliditàeffettiva al raggiungimento dell’età di riferimento. Tale valore dei punti percentuali deve essere applicato all’intero ammontare della rendita.4
  3. All’atto della prima fissazione della rendita dopo più infortuni invalidanti l’età dell’assicurato al momento del primo infortunio invalidante è determinante per stabilire l’entità della riduzione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 9 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

  2. RS 831.10

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 9 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 9 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.