832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Il riscatto delle rendite complementari è lecito solo previo accordo dell’avente diritto e se si giustifica a lungo termine nell’interesse manifesto di quest’ultimo.
Il valore del riscatto è calcolato secondo le basi contabili giusta l’articolo 89 capoverso 1 della legge. Si tiene conto della trasformazione in una rendita complementare quando ilbeneficiariodi rendite raggiungerà l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS1.2
Per il calcolo di una rendita complementare in caso di reiterato infortunio, la rendita riscattata è considerata mantenuta.