Gli articoli 44 e 46–54 dell’ordinanza del 27 giugno 19951sull’assicurazione malattie sono validi anche per l’abilitazione dei chiropratici, delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica e delle organizzazioni che le occupano (personale paramedico) e dei laboratori, a praticare nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.2Il DFI può designare altre persone che possono praticare per l’assicurazione contro gli infortuni nei limiti di un’autorizzazione cantonale.
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