Gli assicuratori rimborsano i medicamenti, le specialità farmaceutiche e le analisi di laboratorio secondo gli elenchi redatti conformemente all’articolo 52 capoverso 1 LAMal2.3
Il DFI può fissare una tariffa per il rimborso dei mezzi e degli apparecchi che servono alla guarigione.
Footnotes
Abrogato dalla cifra I dell’O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). ↩