832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Le informazioni fornite dall’assicuratore ai datori di lavoro e agli assicurati sono di principio gratuite.
Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri lavori che implicano spese, si può riscuotere un emolumento, applicando per analogia l’articolo 16 dell’ordinanza del 10 settembre 19691sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. È salvo l’articolo 19 dell’ordinanza del 31 agosto 2022^2^sulla protezione dei dati.3