Sono considerate aziende di comunicazione, di trasporto e aziende direttamente connesse all’industria dei trasporti, ai sensi dell’articolo 66 capoverso 1 lettera g della legge:
- le aziende che eseguono trasporti per via di terra, acqua o aria;
- le aziende raccordate a un’impresa ferroviaria concessionaria o a un pontile, che caricano e scaricano le merci direttamente oppure tramite vagoni o tubazioni.
- le aziende verso cui vengono regolarmente avviati su strada vagoni ferroviari;
- le aziende che esercitano la loro attività su vagoni ferroviari o su battelli;
- i magazzini di deposito e le imprese di trasbordo;
- le aziende che esercitano la loro attività in un aeroporto o che assumono servizi di scalo negli aeroporti;
- le scuole d’aviazione.