Torna alla legge

Art. 3

832.205.12OMAINFDepartmental Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Gli assicuratori sono autorizzati a concludere convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari al fine di regolamentare la loro collaborazione e fissare le tariffe.
  2. A difetto di convenzione, il Dipartimento federale dell’interno può fissare importi massimi per il rimborso dei mezzi ausiliari.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.