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Art. 5

832.205.12OMAINFDepartmental Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. I mezzi ausiliari devono essere utilizzati con la debita cura e conformemente al loro scopo.
  2. L’assicurato deve versare un adeguato indennizzo se un mezzo ausiliario risulta prematuramente inutilizzabile poichè non usato con la debita cura.

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