La banca dati inerente all’esecuzione serve:
- agli organi di esecuzione per rilevare, pianificare, applicare, coordinare e valutare le loro misure di sorveglianza ed esecuzione;
- alla commissione di coordinamento per adempire i suoi compiti, in particolare quelli di cui agli articoli 52–58;
- all’allestimento di valutazioni nel quadro della sicurezza sul lavoro.