Le aziende hanno il diritto di chiedere informazioni sui dati che le concernono all’organo preposto alla gestione della banca dei dati inerente all’esecuzione (art. 69a ) o agli organi di esecuzione competenti.
L’organo preposto alla gestione della banca dati inerente all’esecuzione o l’organo di esecuzione competente rendono noto in modo completo, gratuitamente e di regola per scritto il contenuto dei dati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta d’informazione.
Gli aventi diritto all’informazione possono chiedere la rettifica, il completamento o l’eliminazione dalla banca dati inerente all’esecuzione di dati non corretti che li concernono.
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