La Confederazione, i Cantoni e i Comuni non possono gravare di un’imposta diretta sul reddito e sulla sostanza le rendite di invalidità e per superstiti in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Questa norma è parimenti applicabile alle rendite d’invalidità in corso in tale momento che saranno convertite in rendite di vecchiaia.1
Nuovo testo del per. giusta il n. II 44 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437;FF 2007 5575). ↩
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