L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capoverso 4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e, secondo l’articolo 40 capoverso 3 della legge, per determinare la rendita d’invalidità ammonta a 163 722 franchi.1
Il guadagno il cui importo supera il guadagno massimo assicurato non è preso in considerazione. È fatta salva la determinazione del grado dell’incapacità al lavoro secondo l’articolo 28 capoverso 3 della legge o del grado d’invalidità secondo l’articolo 16 LPGA.2
Footnotes
Nuovo testo giusta l’art. 5 cpv. 2 dell’O AM del 20 nov. 2024 concernente l’adeguamento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 698). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3937). ↩
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