In caso di concorso di prestazioni dell’assicurazione militare con quelle dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e dell’assicurazione contro gli infortuni, fatti salvi i capoversi 2 e 3 sono computate integralmente:1
2 le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità e quelle dell’assicurazione contro gli infortuni che concorrono con le rendite dell’assicurazione militare; le rendite vedovili e per orfani sono cumulate;
le indennità di rincaro;
i redditi di un’attività lucrativa che il beneficiario di una rendita dell’assicurazione militare e dell’assicurazione per l’invalidità o dell’assicurazione contro gli infortuni riscuote o potrebbe ancora riscuotere in virtù della sua capacità parziale di guadagno.
È determinante, per il calcolo della riduzione della rendita, il guadagno annuo su cui si fonda la rendita dell’assicurazione militare o su cui si fonderebbe ove non fosse tenuto conto del limite di guadagno di cui all’articolo 28 capoverso 4 della legge. Questo limite di riduzione sottostà agli adeguamenti giusta l’articolo 43 capoverso 3 della legge e non può essere riveduto separatamente.
Le disposizioni sulla riduzione delle rendite sono applicabili per analogia anche all’indennità giornaliera.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3883). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3883). ↩
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