È considerato partecipante agli esercizi di tiro fuori servizio ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 2 della legge chiunque, in qualità di persona obbligata al tiro o di persona autorizzata secondo l’ordinanza del 5 dicembre 20031sul tiro fuori del servizio, è ammesso a partecipare:
agli esercizi federali e ai relativi esercizi preliminari;
ai corsi per monitori di tiro e ai relativi corsi di ripetizione;
ai corsi per monitori dei giovani tiratori e ai relativi corsi di ripetizione;
ai corsi di tiro per ritardatari;
ai corsi di tiro per «rimasti».
È pure considerato partecipante agli esercizi di tiro fuori servizio chi partecipa agli esercizi e ai corsi di cui al capoverso 1 come:
perito federale degli impianti di tiro, ufficiale federale di tiro o membro di una commissione cantonale di tiro;