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Commenti: Art. 16 | Omnilex
Law
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LPrA · Legge federale che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati
Art. 16
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Art. 16
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842
LPrA
Federal Act
1 ott 2003
Fonte originale
I mutui sono accordati sotto forma di importi forfettari in funzione della grandezza dell’abitazione.
L’Ufficio federale determina l’ammontare degli importi forfettari.
Per gli alloggi esistenti ci si fonda sull’entità del rinnovo. Non possono però essere superati gli importi forfetari secondo il capoverso 1.
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