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Commenti: Art. 24 | Omnilex
Law
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LPrA · Legge federale che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati
Art. 24
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842
LPrA
Federal Act
1 ott 2003
Fonte originale
L’Ufficio federale può accordare per abitazioni in proprietà mutui garantiti da pegno immobiliare.
I mutui sono accordati sotto forma di importi forfettari.
Essi devono essere ammortati.
L’Ufficio federale determina gli importi forfettari.
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