Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 28 | Omnilex
Law
/
LPrA · Legge federale che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati
Art. 28
Art. 27
Art. 29
Torna alla legge
Art. 28
Art. 27
Art. 29
842
LPrA
Federal Act
1 ott 2003
Fonte originale
Mutui o fideiussioni al regresso sono accordati se il proprietario:
dispone di una determinata somma di capitale proprio;
dispone di un reddito tale da garantire il pagamento degli interessi e l’ammortamento dei mutui ipotecari;
si serve dell’alloggio di regola per uso proprio e lo occupa adeguatamente;
possiede una sostanza non superiore a un determinato limite.
In caso di mutuo, il reddito del proprietario non può inoltre superare un determinato limite.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Esso stabilisce in particolare:
l’ammontare del capitale proprio necessario;
l’occupazione minima delle abitazioni;
i limiti di reddito e di sostanza;
le condizioni alle quali è consentita in via eccezionale la locazione.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.