L’Assemblea federale decide mediante decreto federale semplice crediti d’impegno a termine per:
- mutui senza interessi e a saggi d’interesse favorevoli secondo gli articoli 11 lettera a, 23 lettera a e 34 lettera c, nonché partecipazioni al capitale secondo l’articolo 34 lettera d;
- fideiussioni e fideiussioni al regresso secondo gli articoli 11 lettera b, 23 lettera b e 34 lettere a e b.