L’assegnazione o il versamento dell’aiuto federale è rifiutato a chiunque induca in errore o tenti di indurre in errore l’autorità fornendo indicazioni inesatte o alterando o dissimulando i fatti; le prestazioni già fornite devono essere restituite.
Chi viola il capoverso 1 o gli articoli 37 e 38 della legge federale del 5 ottobre 19901sui sussidi può essere escluso dalla concessione degli aiuti federali secondo la presente legge o secondo altri atti normativi della Confederazione o dall’aggiudicazione di lavori della Confederazione.