Se il beneficiario dell’aiuto federale non è più in grado di soddisfare gli impegni finanziari, l’Ufficio federale può rinunciare in tutto o in parte al rimborso dei mutui e onorare anticipatamente le fideiussioni escludendo il suo diritto di regresso quale garante, se in tal modo i rischi per la Confederazione vengono nel complesso ridotti.
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