Le decisioni di istituti di fideiussione ipotecaria, organizzazioni mantello e altre istituzioni sono impugnabili mediante ricorso all’Ufficio federale.
Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sulla procedura federale.
Footnotes
Abrogato dal n. 116 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764). ↩
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