Le persone che chiedono od ottengono l’aiuto federale devono fornire le informazioni necessarie secondo l’articolo 11 capoversi 2 e 3 della legge federale del 5 ottobre 19901sui sussidi.
In caso di violazione dell’obbligo d’informare, sono applicabili le sanzioni di diritto amministrativo previste nell’articolo 40 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi.