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Art. 14

842.1OPrAFederal Council Ordinance1 feb 2004Fonte originale

Se non vi è diritto alla riduzione dell’interesse sul mutuo, detto tasso deve corrispondere a quello medio per le nuove ipoteche di primo grado, stabilito dalla Banca nazionale svizzera per il mese di ottobre. Questo tasso è arrotondato al quarto di punto percentuale e vale per l’anno civile seguente.

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