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Art. 17

842.1OPrAFederal Council Ordinance1 feb 2004Fonte originale
  1. La riduzione dell’interesse sul mutuo è accordata se l’alloggio è occupato da una o due persone maggiorenni, il cui reddito imponibile conformemente alla legge federale del 14 dicembre 19901sull’imposta federale diretta non supera 50 000 franchi.
  2. Per le economie domestiche con più di due persone maggiorenni, il limite di reddito è aumentato di 20 000 franchi per persona supplementare.
  3. Il limite di reddito è aumentato di 2500 franchi per ogni figlio minorenne.
  4. Il reddito delle persone minorenni non è preso in considerazione.
  5. Per i locatari il cui rapporto di locazione è in corso, il limite di reddito è aumentato del 10 per cento.
  6. Il DEFR può adeguare il limite di reddito alla situazione economica e all’evoluzione generale dei redditi.

Footnotes

  1. RS 642.11

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