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Art. 3

842.1OPrAFederal Council Ordinance1 feb 2004Fonte originale
  1. Gli investimenti devono produrre un plusvalore ragionevole.
  2. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1fissa un importo minimo d’investimento.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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