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Art. 32

842.1OPrAFederal Council Ordinance1 feb 2004Fonte originale
  1. Un alloggio in proprietà sussidiato da un mutuo può essere provvisoriamente locato a terzi quando l’alloggio:
    1. non può più essere abitato dal proprietario per ragioni finanziarie, professionali o personali, e un’alienazione non è possibile o è possibile soltanto in perdita;
    2. momentaneamente non è abitato;
    3. è locato ad ascendenti, a discendenti o a fratelli o sorelle.
  2. Durante il periodo della locazione, il proprietario deve pagare gli interessi sul mutuo.
  3. Le pigioni sono sottoposte al controllo delle pigioni secondo l’articolo 54 LPrA.

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