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Art. 34

842.1OPrAFederal Council Ordinance1 feb 2004Fonte originale
  1. Il trapasso di proprietà di un alloggio oggetto dell’aiuto federale deve essere autorizzato dall’Ufficio federale.
  2. L’Ufficio federale dà l’autorizzazione se il mutuo è stato rimborsato o la Confederazione è stata liberata dalla fideiussione al regresso.

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