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Art. 49

842.1OPrAFederal Council Ordinance1 feb 2004Fonte originale
  1. L’Ufficio può raccogliere presso i richiedenti e i beneficiari ed elaborare tutti i dati necessari per verificare se vi è un diritto all’aiuto federale, per fare una valutazione scientifica delle misure prese in virtù della legge e per promuovere la ricerca.
  2. Può segnatamente raccogliere e trattare dati concernenti:
    1. il reddito e la sostanza;
    2. l’età e la situazione familiare;
    3. i provvedimenti di aiuto sociale;
    4. l’occupazione degli alloggi.
  3. L’Ufficio federale prende tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per proteggere contro gli abusi i dati raccolti.
  4. Senza l’accordo scritto delle persone interessate, l’Ufficio federale può comunicare i dati personali a terzi (art. 50 cpv. 2 LPrA) soltanto se:
    1. i destinatari si impegnano a renderli anonimi nella misura in cui lo scopo dell’elaborazione lo permetta;
    2. i destinatari si impegnano a non comunicare questi dati a terzi o a rinviarli all’Ufficio o a distruggerli dopo averli utilizzati;
    3. i destinatari si impegnano a pubblicare i risultati in modo che non sia possibile identificare le persone interessate;
    4. si può supporre che i destinatari rispettino il segreto professionale e la legislazione sulla protezione dei dati;
    5. nessun interesse privato o pubblico preponderante si oppone alla trasmissione di detti dati.
  5. I dati concernenti il reddito e la sostanza possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo.
  6. L’Ufficio federale può trasmettere a terzi i dati personali degni di particolare protezione soltanto con l’accordo delle persone interessate.
  7. I dati personali raccolti sono distrutti al più tardi alla scadenza dell’aiuto federale purché non vi sia un obbligo legale di archiviazione.

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