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Art. 54

842.1OPrAFederal Council Ordinance1 feb 2004Fonte originale
  1. Conclusi i lavori, deve essere presentato al servizio competente un conteggio allestito secondo le direttive dell’Ufficio federale, firmato dal richiedente e corredato dei documenti originali. L’Ufficio federale emana direttive per l’allestimento del conteggio.
  2. Se un progetto è realizzato in più tappe, il servizio competente può esigere una parcellizzazione e la presentazione di conteggi separati.

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