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Art. 6

842.1OPrAFederal Council Ordinance1 feb 2004Fonte originale
  1. L’Ufficio federale delle abitazioni (Ufficio federale) determina il numero degli alloggi che beneficiano della promozione in un immobile.
  2. Nei grandi edifici di abitazione, i mutui sono accordati soltanto per una parte degli alloggi.
  3. Durante il periodo in cui viene accordato l’aiuto federale, la riduzione degli interessi può essere trasferita da un alloggio all’altro.

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