Le organizzazioni legittimate a ricorrere secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera b della legge federale del 1° luglio 19661sulla protezione della natura e del paesaggio possono richiedere la qualità di parte all’autorità di omologazione entro 14 giorni dall’informazione in merito a una procedura d’omologazione di un prodotto fitosanitario.
Chi non richiede la qualità di parte è escluso dal seguito della procedura.
Se vi è pericolo nel ritardo, l’autorità di omologazione non è tenuta a sentire le organizzazioni che hanno ottenuto la qualità di parte.