Per i sistemi d’informazione di cui agli articoli 165c –165f bis, il Consiglio federale disciplina in particolare:1
- la forma della rilevazione e i termini per la consegna dei dati;
- la struttura e il catalogo dei dati;
- la responsabilità in materia di trattamento dei dati;
- i diritti d’accesso, segnatamente la portata dei diritti d’accesso online;
- le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
- la collaborazione con i Cantoni;
- il termine di conservazione dei dati e il termine entro il quale i dati devono essere distrutti;
- l’archiviazione.