I diritti sui beni immateriali prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da persone che con l’UFAG o la stazione di ricerca agronomica sono legate da un rapporto di lavoro ai sensi della legge del 24 marzo 20001sul personale federale appartengono alla Confederazione; la presente disposizione non si applica ai diritti d’autore.2
I diritti esclusivi d’uso di programmi informatici prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da persone secondo il capoverso 1 appartengono all’UFAG o alla stazione di ricerca agronomica. L’UFAG e la stazione di ricerca agronomica possono pattuire contrattualmente con gli aventi diritto la cessione dei diritti d’autore su altre categorie di opere.3
Chi ha prodotto beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 ha diritto a un’adeguata partecipazione all’eventuale utile realizzato con un uso commerciale.