Sul mercato dei prodotti e dei mezzi di produzione agricoli, le operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato e subordinano alla conclusione del contratto la ripresa di merci e servizi a prezzi inadeguati costituiscono in ogni caso una pratica illecita ai sensi dell’articolo 7 della legge del 6 ottobre 19951sui cartelli e sono punite in conformità dell’articolo 49a o 50 di tale legge.
Un prezzo è presunto essere inadeguato ai sensi del capoverso 1 se differisce considerevolmente dal prezzo praticato per merci o servizi comparabili nella sfera di applicazione territoriale dell’accordo del 21 giugno 19992tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.
Nelle procedure eseguite ai sensi del capoverso 1 dalle autorità in materia di concorrenza, gli articoli 8 e 31 della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli non sono applicabili.