I contributi previsti dal diritto anteriore per la biodiversità (art. 73 cpv. 1 lett. b), per la qualità del paesaggio (art. 74) e per l’efficienza delle risorse (art. 76) sono versati al massimo per due anni a decorrere dall’entrata in vigore della modifica del 16 giugno 2023.
Alle procedure contro decisioni di commissioni di ricorso di organismi di certificazione e d’ispezione di cui all’articolo 166 capoverso 1 pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.
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