910.91OTermFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
La coltura principale è la coltura che occupa il terreno per più tempo nel corso del periodo di vegetazione e che è piantata al più tardi il 1° giugno.
Se a seguito di danni per cause di forza maggiore ai sensi dell’articolo 106 capoversi 2 lettere f e g nonché 3 OPD1la coltura principale non può essere raccolta e viene arata dopo il 1° giugno, la coltura piantata successivamente è considerata una coltura principale se: