910.91OTermFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Le aziende con un volume di lavoro di almeno 0.20 USM, le aziende con pascoli comunitari, le aziende d’estivazione, le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali devono essere riconosciute dal competente servizio cantonale.1
Su un’azienda agricola ai sensi della legge federale del 4 ottobre 19912sul diritto fondiario rurale (LDFR) può essere riconosciuta una sola azienda.
La locazione o l’affitto di un locale di stabulazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2bisnecessita del consenso del servizio competente secondo l’articolo 32.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4525). ↩