916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Il Servizio di omologazione e i servizi di valutazione mettono reciprocamente a disposizione, per quanto necessario per adempiere i loro compiti, i dati che hanno rilevato o fatto rilevare sulla base della presente ordinanza o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente da prodotti fitosanitari. A tal fine possono allestire procedure di richiamo automatizzate.
Per il resto si applica per analogia l’articolo 75 capoversi 2–5 OPChim1.