916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Il Servizio di omologazione rende elettronicamente accessibili al pubblico informazioni su:
le sostanze attive, i fitoprotettori, i sinergizzanti e gli organismi ausiliari approvati;
i prodotti fitosanitari omologati;
i prodotti fitosanitari di cui è stata revocata l’omologazione;
i prodotti fitosanitari con un permesso di vendita valido;
i prodotti fitosanitari di cui è stato revocato il permesso di vendita.
Le informazioni sui prodotti fitosanitari omologati e sui prodotti fitosanitari con permesso di vendita contengono almeno quanto segue:
il nome commerciale del prodotto fitosanitario;
la denominazione delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario, e le loro proporzioni;
il nome del titolare dell’omologazione e il numero federale d’omologazione;
il tipo di formulazione;
le seguenti informazioni conformemente al regolamento (CE) n. 1272/20081se pertinenti:
1. l’avvertenza che risulta dalla classificazione secondo l’allegato 1 parti 2–5,
2. le indicazioni di pericolo e la categoria secondo l’allegato 3,
3. i pittogrammi di pericolo secondo l’allegato 5,
4. gli identificatori del prodotto secondo l’articolo 18;
f. gli usi per cui è omologato il prodotto;
g. le esigenze concernenti l’uso del prodotto fitosanitario;
h. l’informazione se il prodotto fitosanitario sia omologato per un uso non professionale;
i. l’informazione su eventuali restrizioni dell’uso del prodotto fitosanitario nelle zone d’insediamento;
Le informazioni sulle omologazioni e i permessi di vendita revocati contengono almeno quanto segue:
i dati di cui al capoverso 2 lettere a–c;
i termini per l’immissione sul mercato delle scorte e l’uso;
i motivi della revoca di un’omologazione, se sono inerenti alla sicurezza del prodotto.
Il Servizio di omologazione può pubblicare valutazioni e rapporti:
sull’omologazione di un prodotto fitosanitario e sul rinnovo dell’omologazione;
sull’approvazione di una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante e sul rinnovo dell’approvazione.
Le informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono riportate periodicamente nel registro dei prodotti di cui all’articolo 72 OPChim2.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 57 cpv. 3 lett. b. ↩