916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Il Servizio di omologazione, i servizi di valutazione, la Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB), i richiedenti, i fabbricanti di prodotti fitosanitari, i titolari delle omologazioni, i titolari di un permesso di vendita o i titolari di un PGI possono consultare i dati necessari per adempiere i loro compiti o obblighi ai sensi della presente ordinanza.
Il Servizio di omologazione e i servizi di valutazione possono elaborare soltanto i dati necessari per adempiere i loro compiti ai sensi della presente ordinanza. Non possono modificare i risultati degli studi.
I richiedenti, i titolari delle omologazioni, i titolari di un permesso di vendita o i titolari di un PGI e le persone da loro autorizzate possono elaborare i dati che hanno raccolto.
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