916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
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Per garantire la protezione dei dati, la sicurezza dei dati e la sicurezza informatica, emana i regolamenti necessari per il trattamento dei dati.
Nell’elaborazione dei dati, i servizi di valutazione, i richiedenti, i titolari delle omologazioni, i titolari di un permesso di vendita, gli importatori e le persone da loro autorizzate devono rispettare le prescrizioni relative alla protezione dei dati, alla sicurezza dei dati e alla sicurezza informatica. Garantiscono in particolare, attraverso misure tecniche e organizzative, che le persone non autorizzate non abbiano accesso al sistema d’informazione.
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